Descrizione
Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici.
Approfondimenti
I campeggi sono esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento e possono anche tenere allestimenti minimi per i clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento
I villaggi turistici sono gli esercizi attrezzati con allestimenti minimi per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 5).
Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base al servizio offerto, all'ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive:
- per la classifica in stelle dei campeggi si applica quanto disposto dalla Legge regionale 13/05/1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agrocampeggi previsti dalla Legge regionale n. 09/96/1994, art. 2, com. 2, let. b) (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 4).
- i villaggi turistici sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento a quanto indicato dal Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 5.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti, qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 4 e art. 5).