Scavare e movimentare terra

Descrizione

Scavare e movimentare terra

I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono suddivisi secondo la finalità della lavorazione. Il titolo edilizio abilitativo necessario per eseguire le opere è diverso se si tratta di:

  • lavorazioni pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ovvero di scavi per la realizzazione di bacini idrici, di opere di ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cava
  • scavi con altro scopo che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi.

La gestione di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120In questo caso bisogna presentare un piano di utilizzo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introduce un quadro normativo semplificato invece per la gestione di materiali da scavo e/o demolizione non provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)In questo caso bisogna presentare apposita dichiarazione di utilizzo.

Approfondimenti

I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, articolo 3, comma 1). Devono però rispettare:

  • le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
  • le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri 

Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.

Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi sono considerate di nuova costruzione (Sentenza della Corte di Cassazione 19/01/2011, n. 1536). Occorre quindi chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3 e 10).